Indennità di amministrazione anche se in servizio nelle sedi diplomatico-consolari!

Nuova iniziativa giudiziale della Federazione INTESA trova conferma nella sentenza n. 19655 del 2009 del Tribunale di Roma -sezione lavoro- che ha confermato che “L’indennità di ente o di amministrazione non costituisce un emolumento corrisposto al personale del MAE in relazione al servizio prestato presso le sedi estere, ma costituisce parte integrante del trattamento retributivo ordinario costituente la base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’indennità di servizio estero, al contrario, non ha natura retributiva (art. 171 DPR 18/67,come sostituito dall’art. 27 d.lgs.62/98) essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi commisurata.(…) Emerge chiaramente che in considerazione della disciplina positiva applicabile non sussiste alcun ostacolo normativo alla cumulabilità dei due emolumenti nel periodo di prestazione di servizio all’estero.(…) La diversa natura e funzione delle due indennità in questione ne consente sicuramente la cumulabilità.(…) I ricorrenti hanno perciò diritto a percepire l’indennità di amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL comparto ministeri 1998/01 unitamente all’indennità di servizio all’estero con conseguente condanna del Ministero convenuto al pagamento delle somme dovute per i periodi in cui hanno prestato servizio all’estero così come analiticamente indicati in ricorso nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale oltre interessi dalle singole scadenze al saldo con regolarizzazione contributiva”

La Federazione INTESA avvierà i contenziosi, completamente gratuiti per gli iscritti e solo se ritenuti fondati. Si riserva, previa comunicazione ai ricorrenti, la facoltà di non procedere alla presentazione ricorso nel caso in cui intervengano autorevoli sentenze negative che potrebbero provocare il rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese dei ricorrenti.

Per esigenze organizzative il termine fissato per la ricezione delle domande è il 31 marzo 2010, raccomandiamo massima tempestività poiché ogni mese di ritardo di avvio della procedura corrisponde ad una perdita di denaro a causa della prescrizione quinquennale dei crediti.

Federazione INTESA garantisce la spedizione dei tentativi di conciliazione con contestuale interruzione dei termini di prescrizione entro il 30 aprile 2010.

RICORDIAMO che Federazione INTESA mette a disposizione di ogni singolo iscritto che ha intrapreso uno dei ricorsi promossi, la possibilità di seguire la situazione del proprio ricorso sul sito www.intesagiustizia.it, un servizio nuovo e, sicuramente, unico nel panorama sindacale, che ci differenzia da tutti coloro che offrono una tutela legale che si ferma o si disperde dopo pochi mesi, lasciando gli interessati senza alcuna notizia per mesi o per anni. 

Indicazioni operative

Entro il 31 marzo 2010 deve pervenire in originale alla Segreteria della Federazione INTESA in via Bartolomeo  Eustachio 22- 00161  ROMA la seguente documentazione:

1)    scheda informativa compilata e sottoscritta (allegato 1)

2)    delega per il tentativo di conciliazione (allegato 2)

3)    procura speciale notarile o procura speciale consolare compilata (fac simile allegato 3), con firma originale autenticata dalla sezione notarile della sede di servizio; i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione Centrale del MAE oppure in servizio all’estero ma temporaneamente a Roma ovvero in quiescenza potranno concordare, tramite la segreteria della Federazione INTESA, un appuntamento con l’avvocato per il rilascio del mandato ad litem.

4)    delega di iscrizione in originale (per i non iscritti) (allegato 4)

5)    fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.

6)    curriculum vitae ricavato dall’applicazione “scrivania web” sul sito del Ministero degli Esteri o nel caso di impossibilità in caso di dipendenti in quiescenza dovranno indicare il numero delle indennità mensili trattenute nel periodo non prescritto (da aprile 2005)

7)    cedolino dello stipendio relativo ad una mensilità piena di servizio, posteriore al 2005, presso l’ Amministrazione Centrale del MAE (dal quale risulti il pagamento dell’indennità di amministrazione)

8)    cedolino dello stipendio relativo ad una mensilità piena di servizio, posteriore al 2005, presso una sede estera (dal quale risulti la trattenuta dell’indennità di amministrazione)

 Per info la Segreteria è a disposizione degli interessati fino al 31 marzo 2010 ai seguenti recapiti: