Visita fiscaleLa materia delle ore di reperibilità per le visite mediche fiscali era stata dapprima regolata dall’articolo 71 del decreto legge 112/2008, che prevedeva fasce di reperibilità simili ad arresti domiciliari: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00. Fasce regolarmente confermate nella legge di conversione, la 133/2008.
Ma poi era intervenuto un terzo decreto legge (78/2009), che aveva cancellato gli arresti domiciliari determinando il ritorno al contratto. Anch’esso convertito, con la legge 102/2009.
E fin qui 4 provvedimenti legislativi: 2 d’urgenza e 2 leggi di conversione.
L’abrogazione espressa dell’articolo 71, del decreto legge 112/2008, peraltro, restituito alla contrattazione la facoltà di individuare le fasce e qualche sindacato in vena di facili ironie aveva parlato di “reviviscenza del contratto” (un fenomeno giuridico che si verifica quando, abrogata una norma, si determina il rientro in vigore della disciplina precedente), ma così non è stato. Il governo, con il decreto legislativo 150/09, ha delegato il ministro della pubblica amministrazione a fissare le fasce di reperibilità.

Insomma, in poco più di un anno, la materia è stata fatta oggetto di ben 5 provvedimenti legislativi, e a breve se ne aggiungerà un sesto. il decreto con il quale il ministro Brunetta amplierà nuovamente le fasce di reperibilità fino a 7 ore e non più 11.
In sintesi, dopo un anno e più di peripezie normative, pare che le ore in cui il pubblico dipendente assente per malattia sarà obbligato a rimanere a casa passeranno da 4 a 7, mentre, ricordiamo, nel settore privato sono è rimangono 4, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Resta il fatto che la Corte di cassazione, già da molto tempo (Sent. 1942 del 10.03.1990), ha chiarito che, dopo avere ricevuto la visita del medico fiscale, il lavoratore non è più tenuto a rimanere in casa durante le fasce di reperibilità, perché ciò si tradurrebbe in una inammissibile limitazione della libertà di movimento, incompatibile anche con eventuali esigenze terapeutiche dell’interessato.
La stessa Corte, peraltro, ha anche spiegato che, una volta accertato l’evento morboso, la reiterazione delle visite fiscali, qualora ingeneri un aggravamento dello stato patologico, costituisce un comportamento persecutorio illegittimo del datore di lavoro suscettibile di risarcimento (Sent. 475 del 19 gennaio 1999)
Questa “strategia” governativa, come abbiamo già detto altre volte, non colpisce chi abusa ma tutti indiscriminatamente ed è contraria a ogni logica oltre che alla ratio sempre sostenuta dallo stesso ministro Brunetta: la ricerca del merito (o demerito) individuale.
Tanto affannarsi per evitare la distribuzione a pioggia del salario accessorio mentre questa penalizzazione non fa alcuna differenza tra i malati veri e finti.