AIP_logoAncora possibile per gli anni 2010 e 2011

Il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 introduce il nuovo istituto dell’esonero dal servizio e disciplina la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti pubblici che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva.I soggetti legittimati a chiedere l’esonero sono:

 

-          personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
-          personale in servizio presso le agenzie fiscali
-          personale in servizio presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-          personale in servizio presso enti pubblici non economici
-          personale in servizio presso le Università;
-          personale in servizio presso le istituzioni ed enti di ricerca.

L’esonero non si applica al personale della scuola.

Il collocamento in posizione di esonero può essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

La presentazione dell’istanza deve essere effettuata entro il 1°MARZO di ciascun anno.

L’amministrazione dovrà, tenendo conto di alcune condizioni oggettive e del parere del responsabile della struttura nel quale il richiedente è inserito, valutare discrezionalmente ogni istanza.

La domanda è irrevocabile.

La posizione di esonero non consiste in una cessazione dal servizio, ma in una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di 5 anni.

Il soggetto non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l’amministrazione ma percepisce un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello goduto per competenze fisse ed accessorie al momento di collocamento nella posizione di esonero e matura i contributi in misura intera.

 

E’ esclusa la possibilità di cumulo di impieghi.

 

Durante tale periodo il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purchè non a favore di amministrazioni

pubbliche,società o consorzi dalle stesse partecipati ed anche attività volontariato.

In base all’art 72 comma 3 il soggetto può svolgere attività di volontariato presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti.
In tal caso la misura del predetto trattamento economico è elevata dal 50% al 70%, purchè l’attività sia svolta totalmente  a titolo gratuito.