La contrattazione integrativa non può prevedere criteri di ripartizione della parte variabile della retribuzione dei dipendenti senza aver fissato degli obiettivi.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, col parere 287/2010 chiarisce uno dei punti maggiormente controversi del sistema di contrattazione decentrata nel quale ha inevitabilmente evidenziato che col contratto decentrato non risulta possibile determinare a posteriori criteri di ripartizione delle risorse, con particolare riferimento soprattutto a quelle connesse col risultato.
Infatti, come evidenziano anche le norme contrattuali dei CCNL già in vigore per ogni comparto, occorre che gli enti determinino in via preventiva gli obiettivi cui correlare l’assegnazione degli incentivi per il conseguimento dei risultati.
Risulta impossibile considerare legittima una contrattazione conclusa dopo l’anno di pertinenza e in assenza della predeterminazione degli obiettivi. La Corte, anzi, ritiene sussistano in ogni caso «forti dubbi sulla liceità di contratti integrativi conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento».
A ben vedere, l’illiceità non riguarda tanto la conclusione del contratto, quanto l’assenza della predeterminazione degli obiettivi.
Infatti, il presupposto per la corretta distribuzione del risultato è la preventiva fissazione e pesatura degli obiettivi, sulla quale la contrattazione non ha alcuna competenza, essendo appannaggio esclusivo dell’Amministrazione.
Il contratto decentrato occorre, invece, per verificare concretamente quanto venga destinato all’incentivazione del risultato.
Quindi, il ritardo nella stipula dell’accordo causa il ritardo nell’erogazione e, se manca la predeterminazione degli obiettivi, la contrattazione non può svolgere alcuna funzione a sanatoria.
La situazione si manifesta soprattutto quando l’amministrazione non trova l’accordo con i sindacati.
A questo proposito occorre ricordare che, in assenza del nuovo accordo, continuano a prodursi gli effetti di quello precedente e che, pertanto, si potrebbe comunque distribuire il salario accessorio.
Per superare questo ostacolo, poi, l’articolo 40, comma 3-ter, del d lgs 165/2001, modificato dal d lgs 150/2009, consente alle Amministrazioni di adottare un atto unilaterale, sostitutivo del contratto non concluso, altro motivo di inutilità della contrattazione.
Questo potere potrebbe consentire all’Amministrazione di rispettare i tempi concordati, senza atteggiamenti dilatori di un accordo, potenzialmente oggetto di rilievi di legittimità da parte della magistratura contabile.

#1 da g.zenaro il 20 maggio 2010 - 22:10
Cita
era palese che ci fosse una contraddizione nella normativa, che finalmente è stata svelata con il parere della Corte dei Conti, Sez. Regionale della Lombarida