Ancora un’altra prova dell’inutilità della contrattazione

 Dal prossimo mese di aprile sarà possibile ricevere i compensi previsti come tutela retributiva, ovvero la vecchia indennità di vacanza contrattuale, e quindi percepire un aumento di una decina di euro dello stipendio!!!

È questa una delle conseguenze del d lgs n. 150/2009, cd legge Brunetta e che funziona, sinteticamente, in questo modo.

Nei primi giorni del mese di marzo di ogni anno, cioè decorsi 60 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria, gli incrementi del trattamento economico accessorio previsti dalla stessa possono essere riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sulla base di una specifica deliberazione dei comitati di settore, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali.Gli aumenti sono erogati “in via provvisoria, salvo il conguaglio” che sarà definito con la firma del nuovo CCNL.Nel caso in cui non si sia realizzata questa opzione, per qualsiasi motivo, dal mese di aprile dell’anno successivo a quello di scadenza dei contratti nazionali è erogato un compenso sulla base di una specifica intesa contrattuale.

 Il quantum è contenuto nella legge finanziaria e, anche in questo caso, gli incrementi costituiscono una anticipazione dei rinnovi contrattuali.

Nel caso specifico, essendo scaduti i contratti il 31 dicembre 2009 si rende possibile disporre la erogazione di questo compenso e, sulla base dei tetti di aumento assai limitati previsti dalla legge finanziaria 2010, possiamo prevedere incrementi medi di circa € 10.

Le finalità delle norma possono essere così sintetizzate.

  • Si dà un beneficio, per quanto ridotto, ai dipendenti che si vedono così in un qualche modo salvaguardato, almeno in parte, il proprio potere di acquisto.
  • Si depotenzia la spinta ad instaurare vertenze sindacali per i rinnovi contrattuali. Rinnovo che, sulla base dell’impegno contenuto nella legge finanziaria, dovrebbe essere preceduto da un significativo incremento delle risorse, nonché dagli aumenti consentiti dal d lgs n. 150/2009 e che devono essere necessariamente destinati alla incentivazione legata alle performance individuali.
  • Si conferma l’inutilità della contrattazione nella fase dei rinnovi contrattuali, essendo questa limitata per legge sia nella parte economica, e questo lo sappiamo dal 1995, sia nella parte normativa che è ormai quasi tutta definita negli ultimi provvedimenti di legge emanati.

Occorre ripensare molto profondamente sul ruolo del sindacato e dell’attività sindacale nel pubblico impiego, altrimenti resta solo una conta di tessere e una spartizione di distacchi e permessi.