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	<title>Federazione UGL-INTESA &#187; Potere di acquisto delle retribuzioni</title>
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		<title>FLASH 2010 N. 16 &#8211; L’ANTICIPO DEL RINNOVO CONTRATTUALE</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intesa_Ilenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCNL]]></category>
		<category><![CDATA[Potere di acquisto delle retribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sindacati]]></category>

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		<description><![CDATA[
Ancora un’altra prova dell’inutilità della contrattazione
 Dal prossimo mese di aprile sarà possibile ricevere i compensi previsti come tutela retributiva, ovvero la vecchia indennità di vacanza contrattuale, e quindi percepire un aumento di una decina di euro dello stipendio!!!


È questa una delle conseguenze del d lgs n. 150/2009, cd legge Brunetta e che funziona, sinteticamente, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><span style="color: #000080;"><br />
<span style="color: #333399;"><strong><span style="color: #000080;">Ancora un’altra prova dell’inutilità della contrattazione</span></strong></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333399;"><strong><span style="color: #000080;"> </span></strong></span><span style="color: #000080;">Dal prossimo mese di aprile sarà possibile ricevere i compensi previsti come tutela retributiva, ovvero la vecchia indennità di vacanza contrattuale, e quindi percepire un aumento di una decina di euro dello stipendio!!!<br />
</span><span style="color: #333399;"><br />
</span></p>
<p><span style="color: #000080;">È questa una delle conseguenze del d lgs n. 150/2009, cd legge Brunetta e che funziona, sinteticamente, in questo modo.<span id="more-762"></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000080;">Nei primi giorni del mese di marzo di ogni anno, cioè decorsi 60 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria, gli incrementi del trattamento economico accessorio previsti dalla stessa possono essere riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sulla base di una specifica deliberazione dei comitati di settore, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali.Gli aumenti sono erogati <em>“in via provvisoria, salvo il conguaglio”</em> che sarà definito con la firma del nuovo CCNL.Nel caso in cui non si sia realizzata questa opzione, per qualsiasi motivo, dal mese di aprile dell’anno successivo a quello di scadenza dei contratti nazionali è erogato un compenso sulla base di una specifica intesa contrattuale.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> Il quantum è contenuto nella legge finanziaria e, anche in questo caso, gli incrementi costituiscono una anticipazione dei rinnovi contrattuali.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Nel caso specifico, essendo scaduti i contratti il 31 dicembre 2009 si rende possibile disporre la erogazione di questo compenso e, sulla base dei tetti di aumento assai limitati previsti dalla legge finanziaria 2010, possiamo prevedere incrementi medi di circa € 10.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Le finalità delle norma possono essere così sintetizzate.</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;">Si dà un beneficio, per quanto ridotto, ai dipendenti che si vedono così in un qualche modo salvaguardato, almeno in parte, il proprio potere di acquisto.</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Si depotenzia la spinta ad instaurare vertenze sindacali per i rinnovi contrattuali. Rinnovo che, sulla base dell’impegno contenuto nella legge finanziaria, dovrebbe essere preceduto da un significativo incremento delle risorse, nonché dagli aumenti consentiti dal d lgs n. 150/2009 e che devono essere necessariamente destinati alla incentivazione legata alle performance individuali.</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Si conferma l’inutilità della contrattazione nella fase dei rinnovi contrattuali, essendo questa limitata per legge sia nella parte economica, e questo lo sappiamo dal 1995, sia nella parte normativa che è ormai quasi tutta definita negli ultimi provvedimenti di legge emanati.</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;">Occorre ripensare molto profondamente sul ruolo del sindacato e dell’attività sindacale nel pubblico impiego, altrimenti resta solo una conta di tessere e una spartizione di distacchi e permessi.</span></p>
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		<title>FLASH 2010 N. 15 &#8211; STIPENDIO NON PIU&#8217; TRE GIORNI PRIMA</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intesa_Ilenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potere di acquisto delle retribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendio]]></category>

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		<description><![CDATA[La data di valuta sarà la stessa di quella di decorrenza del pagamento stipendiale
La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 9 del 23 febbraio 2010 (che si allega) illustra le principali novità in materia di accreditamenti introdotte dal decreto legislativo n. 11 del 2010, limitatamente al pagamento di stipendi e di pensioni da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="color: #000080;">La data di valuta sarà la stessa di quella di decorrenza del pagamento stipendiale</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 9 del 23 febbraio 2010 </span><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/circolare_mef_n.9_2010.pdf" target="_blank"><span style="color: #000080;">(che si allega)</span></a><span style="color: #000080;"> illustra le principali novità in materia di accreditamenti introdotte dal decreto legislativo n. 11 del 2010, limitatamente al pagamento di stipendi e di pensioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche – Inpdap.<span id="more-758"></span></span></p>
<p><span style="color: #000080;">In particolare, a decorrere dal prossimo 1° marzo, nell’emettere i titoli di spesa per il pagamento di stipendi e di pensioni, le Amministrazioni interessate dovranno tenere debitamente conto dei termini previsti per l’accreditamento delle partite stipendiali e pensionistiche e dei tempi di esecuzione delle relative disposizioni di pagamento, in quanto il decreto in esame, all’articolo 23, dispone che la data di valuta per l’accredito di somme sul conto del beneficiario di un pagamento non possa essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, cioè dell’istituto di credito di cui il soggetto beneficiario si avvale.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">IMPORTANTE</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000080;"><strong> </strong>Allo stesso modo, la disponibilità delle risorse per il beneficiario è contestuale all’accredito delle stesse sul conto acceso presso il medesimo istituto di credito. </span></p>
<p><span style="color: #000080;">Secondo le nuove norme, considerate le scadenze mensili di pagamento degli stipendi e delle pensioni, l’estinzione del titolo di spesa dovrà essere fissata lo stesso giorno stabilito per l’accreditamento e non più con tre giorni di anticipo, come previsto fino ad ora dall’articolo 4 del D.P.R. n. 21/1984.</span></p>
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