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	<title>Federazione UGL-INTESA &#187; Convenzioni per gli iscritti</title>
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		<title>Flash 2010 n. 37 &#8211; Vicedirigenza: vittoria in corso</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intesa_Ilenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCNL]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzioni per gli iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di L’ Aquila, con una sentenza depositata a giugno, ha accolto il ricorso promosso da Federazione INTESA di un gruppo di iscritti difesi dall’ Avv. Raffo per il riconoscimento della vicedirigenza dichiarando il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell’ area della vicedirigenza, a decorrere dal 1/1/2006 con tutte le conseguenze giuridiche ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di L’ Aquila, con una sentenza depositata a giugno, ha accolto il ricorso promosso da Federazione INTESA di un gruppo di iscritti difesi dall’ Avv. Raffo per il riconoscimento della vicedirigenza dichiarando il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell’ area della vicedirigenza, a decorrere dal 1/1/2006 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.<span id="more-972"></span></p>
<p>Il Tribunale ha ritenuto che P.A. si è mostrata inadempiente per la mancata regolamentazione dell’ area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 e che dal termine iniziale di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all’ Amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto all’ inquadramento.</p>
<p>Una vittoria giudiziale di Federazione INTESA che si affianca alle altre e che confermano che il percorso intrapreso è quello corretto nonostante il Ministro Brunetta ad una risposta scritta (405740) della seduta n. 291 del 1/3/2010 ha dichiarato testualmente che <em>“il personale che ne abbia i requisiti può accedere alla vicedirigenza soltanto previa costituzione dell&#8217;area da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Da ciò consegue l&#8217;inesistenza di un diritto soggettivo all&#8217;inquadramento, il quale potrà sorgere solo allorché la contrattazione collettiva costituirà l&#8217;apposita area. (…) Le parti contrattuali non hanno inteso disciplinare la vicedirigenza attraverso il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 luglio 2007, ma hanno rinviato tale adempimento ad una sequenza negoziale successiva” .</em></p>
<p>Siamo certi che con il tempo, la pazienza e la nostra professionalità arriveremo al risultato dichiarato. Ricordiamo che con i tentativi di conciliazione sono stati interrotti i termini di prescrizione per tutti gli iscritti-ricorrenti, che in moltissime province sono stati depositati i ricorsi e che l’ Avv. Raffo, tramite la segreteria del contenzioso di Federazione INTESA, in prossimità della data dell’ udienza, fa pervenire ulteriori note da inserire al verbale con gli aggiornamenti.  Federazione INTESA è l’ unico sindacato che tramite il sito www.intesagiustizia.it  mette a disposizione dei propri iscritti (che abbiano prima effettuato la registrazione) un servizio certamente unico nel panorama sindacale che consente di verificare i dati essenziali delle procedure giudiziali in corso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Federazione INTESA, fatti non parole</strong></p>
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		<title>Flash 2010 N. 8 &#8211; SPECIALE I.I.S. MAE</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intesa_Ilenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenzioni per gli iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi per gli iscritti]]></category>

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		<description><![CDATA[Contenzioso MAE al raddoppio
per il servizio all’ estero spettano l’indennità di amministrazione e la I.I.S.
E’ in corso l’iniziativa giudiziale della Federazione INTESA sul riconoscimento dell’ indennità di amministrazione per il servizio prestato all’estero alla quale va ad affiancarsialtra iniziativa sulla trattenuta dell’ indennità integrativa speciale (IIS), illegittimamente trattenuta a seguito di scorretta applicazione della normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000080;">Contenzioso MAE al raddoppio<br />
</span></strong><strong><span style="color: #000080;">per il servizio all’ estero spettano l’indennità di amministrazione e la I.I.S.<br />
</span></strong><span style="color: #000080;">E’ in corso l’iniziativa giudiziale della Federazione INTESA sul riconoscimento dell’ indennità di amministrazione per il servizio prestato all’estero <span style="text-decoration: underline;">alla quale va ad affiancarsi</span>altra iniziativa sulla trattenuta dell’ indennità integrativa speciale (IIS), illegittimamente trattenuta a seguito di scorretta applicazione della normativa vigente.<span id="more-700"></span></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Entrambe le procedure  giudiziali saranno:</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">•          COMPLETAMENTE GRATUITE</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">•          SOLO PER GLI ISCRITTI </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">•          SOLO SE RITENUTE FONDATE</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">Per esigenze organizzative viene confermato <strong>per entrambe le iniziative il termine già fissato al 31 marzo 2010 per la ricezione delle domande </strong>e raccomandiamo massima tempestività poiché ogni mese di ritardo di avvio della procedura corrisponde ad una perdita di denaro <strong><span style="text-decoration: underline;">a causa della prescrizione quinquennale dei crediti</span></strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Federazione INTESA garantisce la spedizione dei tentativi di conciliazione, atto indispensabile per l’ interruzione dei termini di prescrizione <strong>entro il 30 aprile 2010.</strong></span></p>
<p align="center"><strong><span style="color: #000080;">RICORDIAMO CHE</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;">Federazione INTESA mette a disposizione di ogni singolo iscritto che ha intrapreso uno dei ricorsi promossi, la possibilità di seguire la situazione del proprio ricorso sul sito </span><a href="http://www.intesagiustizia.it/"><span style="color: #000080;">www.intesagiustizia.it</span></a><span style="color: #000080;">, un servizio nuovo e, sicuramente, unico nel panorama sindacale, che ci differenzia da tutti coloro che offrono una tutela legale che si ferma o si disperde dopo pochi mesi, lasciando gli interessati senza alcuna notizia per mesi o per anni.</span></li>
<li><span style="color: #000080;">sul sito </span><a href="http://www.intesagiustizia.it/"><span style="color: #000080;">www.intesagiustizia.it</span></a><span style="color: #000080;"> è pubblicata la documentazione necessaria ai contenziosi.</span></li>
<li><span style="color: #000080;">si riserva, previa comunicazione ai ricorrenti, la facoltà di non procedere alla presentazione ricorso nel caso in cui intervengano autorevoli sentenze negative che potrebbero provocare il rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese dei ricorrenti.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"> Indicazioni operative</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Entro il 31 marzo 2010 deve pervenire in originale alla Segreteria della Federazione INTESA in via Bartolomeo Eustachio 22 -00161 ROMA -la documentazione di seguito specificata e si ricorda che per informazioni la Segreteria è a disposizione degli interessati fino al 31 marzo 2010 ai seguenti recapiti: </span></p>
<p><span style="color: #000080;">Telefono:  06.98359916 esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 12.00 il martedì e il giovedì</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Email: </span><a href="mailto:contenzioso@federazioneintesa.it"><span style="color: #000080;">contenzioso@federazioneintesa.it</span></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"> <strong><span style="text-decoration: underline;">Ricorso per il riconoscimento dell’ indennità integrativa speciale (IIS)</span></strong><strong></strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;">1)    scheda informativa compilata e sottoscritta (<strong><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/Allegato_1bis_flash_8.pdf" target="_blank">allegato 1<em> bis</em></a></strong>)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">2)    delega per il tentativo di conciliazione (<strong><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/Allegato_2bis_flash_8.pdf" target="_blank">allegato 2 <em>bis</em></a> </strong>)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">3)    procura speciale notarile o procura speciale consolare compilata (fac simile <strong><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/Allegato_3bis_flash_8.pdf" target="_blank">allegato 3 <em>bis</em></a></strong>), con firma originale autenticata dalla sezione notarile della sede di servizio; i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione Centrale del MAE oppure in servizio all’estero ma temporaneamente a Roma ovvero in quiescenza potranno concordare, tramite la segreteria della Federazione INTESA, un appuntamento con l’avvocato per il rilascio del mandato ad litem.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">4)    delega di iscrizione in originale (per i non iscritti) (<strong><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/Allegato4_flash_8.pdf" target="_blank">allegato 4</a></strong>)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">5)    fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">6)    curriculum vitae ricavato dall’applicazione <em>“scrivania web”</em>sul sito del Ministero degli Esteri o nel caso di impossibilità in caso di dipendenti in quiescenza dovranno indicare il numero delle indennità mensili trattenute nel periodo non prescritto (da aprile 2005), in alternativa può essere validamente prodotto un attestato dell’ ufficio di appartenenza.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">7)    cedolino dello stipendio relativo ad una mensilità piena di servizio, posteriore al 2005, presso l’ Amministrazione Centrale del MAE (dal quale risulti il pagamento dell’indennità di amministrazione)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">8)    cedolino dello stipendio relativo ad una mensilità piena di servizio, posteriore al 2005, presso una sede estera (dal quale risulti la trattenuta dell’indennità di amministrazione).</span></p>
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		<title>FLASH 2010 N. 6 &#8211; SPECIALE INDENNITA&#8217; AMM. MAE</title>
		<link>http://www.federazioneintesa.it/sentenze/674/flash-2010-n-6-speciale-i-i-s-mae/</link>
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		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intesa_Ilenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenzioni per gli iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi per gli iscritti]]></category>

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		<description><![CDATA[Indennità di amministrazione anche se in servizio nelle sedi diplomatico-consolari!
Nuova iniziativa giudiziale della Federazione INTESA trova conferma nella sentenza n. 19655 del 2009 del Tribunale di Roma -sezione lavoro- che ha confermato che “L’indennità di ente o di amministrazione non costituisce un emolumento corrisposto al personale del MAE in relazione al servizio prestato presso le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="color: #000080;">Indennità di amministrazione anche se in servizio nelle sedi diplomatico-consolari!</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">Nuova iniziativa giudiziale della Federazione INTESA trova conferma nella sentenza n. 19655 del 2009 del Tribunale di Roma -sezione lavoro- che ha confermato che </span><em><span style="color: #000080;">“L’indennità di ente o di amministrazione non costituisce un emolumento corrisposto al personale del MAE in relazione al servizio prestato presso le sedi estere, ma costituisce parte integrante del trattamento retributivo ordinario costituente la base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’indennità di servizio estero, al contrario, non ha natura retributiva (art. 171 DPR 18/67,come sostituito dall’art. 27 d.lgs.62/98) essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi commisurata.(&#8230;)<span id="more-674"></span> Emerge chiaramente che in considerazione della disciplina positiva applicabile non sussiste alcun ostacolo normativo alla cumulabilità dei due emolumenti nel periodo di prestazione di servizio all’estero.(&#8230;) La diversa natura e funzione delle due indennità in questione ne consente sicuramente la cumulabilità.(&#8230;) I ricorrenti hanno perciò diritto a percepire l’indennità di amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL comparto ministeri 1998/01 unitamente all’indennità di servizio all’estero con conseguente condanna del Ministero convenuto al pagamento delle somme dovute per i periodi in cui hanno prestato servizio all’estero così come analiticamente indicati in ricorso nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale oltre interessi dalle singole scadenze al saldo con regolarizzazione contributiva”</span></em></p>
<p><span style="color: #000080;">La Federazione INTESA avvierà i contenziosi, <strong>completamente gratuiti</strong> per gli iscritti e solo se ritenuti fondati. Si riserva, previa comunicazione ai ricorrenti, la facoltà di non procedere alla presentazione ricorso nel caso in cui intervengano autorevoli sentenze negative che potrebbero provocare il rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese dei ricorrenti.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Per esigenze organizzative il termine fissato per la ricezione delle domande è il <strong><span style="text-decoration: underline;">31 marzo 2010</span></strong>, raccomandiamo massima tempestività poiché ogni mese di ritardo di avvio della procedura corrisponde ad una perdita di denaro <strong><span style="text-decoration: underline;">a causa della prescrizione quinquennale dei crediti</span></strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Federazione INTESA garantisce la spedizione dei tentativi di conciliazione con contestuale interruzione dei termini di prescrizione <strong>entro il 30 aprile 2010.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;">RICORDIAMO che Federazione INTESA mette a disposizione di ogni singolo iscritto che ha intrapreso uno dei ricorsi promossi, la possibilità di seguire la situazione del proprio ricorso sul sito </span><a href="http://www.intesagiustizia.it/"><span style="color: #000080;">www.intesagiustizia.it</span></a><span style="color: #000080;">, un servizio nuovo e, sicuramente, unico nel panorama sindacale, che ci differenzia da tutti coloro che offrono una tutela legale che si ferma o si disperde dopo pochi mesi, lasciando gli interessati senza alcuna notizia per mesi o per anni. </span></p>
<p align="center"><span style="color: #000080;">Indicazioni operative</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Entro il 31 marzo 2010 deve pervenire in originale alla Segreteria della Federazione INTESA in via Bartolomeo  Eustachio 22- 00161  ROMA la seguente documentazione: </span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">1)    scheda informativa compilata e sottoscritta</span><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/Allegato_1_%20flash6.pdf" target="_blank"><span style="color: #000080;"> (<strong>allegato 1</strong>)</span></a></p>
<p><span style="color: #000080;">2)    delega per il tentativo di conciliazione</span><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/Allegato_2_flash6.pdf" target="_blank"><span style="color: #000080;"> (<strong>allegato 2</strong>)</span></a></p>
<p><span style="color: #000080;">3)    procura speciale notarile o procura speciale consolare compilata (fac simile </span><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/Allegato_3_flash6.pdf" target="_blank"><span style="color: #000080;"><strong>all</strong><strong>egato 3</strong></span></a><span style="color: #000080;">), con firma originale autenticata dalla sezione notarile della sede di servizio; i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione Centrale del MAE oppure in servizio all’estero ma temporaneamente a Roma ovvero in quiescenza potranno concordare, tramite la segreteria della Federazione INTESA, un appuntamento con l’avvocato per il rilascio del mandato ad litem.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">4)    delega di iscrizione in originale (per i non iscritti) (<strong><a href="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/Allegato_4_flash6.pdf" target="_blank">allegato 4</a></strong>)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">5)    fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">6)    curriculum vitae ricavato dall’applicazione <em>“scrivania web”</em> sul sito del Ministero degli Esteri o nel caso di impossibilità in caso di dipendenti in quiescenza dovranno indicare il numero delle indennità mensili trattenute nel periodo non prescritto (da aprile 2005)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">7)    cedolino dello stipendio relativo ad una mensilità piena di servizio, posteriore al 2005, presso l’ Amministrazione Centrale del MAE (dal quale risulti il pagamento dell’indennità di amministrazione)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">8)    cedolino dello stipendio relativo ad una mensilità piena di servizio, posteriore al 2005, presso una sede estera (dal quale risulti la trattenuta dell’indennità di amministrazione)</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> Per info la Segreteria è a disposizione degli interessati fino al 31 marzo 2010 ai seguenti recapiti:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;">Tel 06.98359916 <strong>esclusivamente </strong>dalle ore 10,00 alle ore 12.00 il martedì e il giovedì</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Email: </span><a href="mailto:contenzioso@federazioneintesa.it"><span style="color: #000080;">contenzioso@federazioneintesa.it</span></a></li>
</ul>
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		<item>
		<title>ESONERO ANTICIPATO DAL SERVIZIO</title>
		<link>http://www.federazioneintesa.it/convenzioni-per-gli-iscritti/645/esonero-dal-servizio/</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intesa_Ilenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenzioni per gli iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>

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		<description><![CDATA[Ancora possibile per gli anni 2010 e 2011
Il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 introduce il nuovo istituto dell’esonero dal servizio e disciplina la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti pubblici che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva.I soggetti legittimati a chiedere l’esonero sono:

 
-          personale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><a href="http://www.aiponlus.org"><img class="alignleft size-full wp-image-652" title="AIP_logo" src="http://www.federazioneintesa.it/wp-content/uploads/AIP_logo1.jpg" alt="AIP_logo" width="100" height="103" /></a><span style="color: #000080;">Ancora possibile per gli anni 2010 e 2011</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">Il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 introduce il nuovo istituto dell’esonero dal servizio e disciplina la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti pubblici che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva.</span><span style="color: #000080;">I soggetti legittimati a chiedere l’esonero sono:<span id="more-645"></span><br />
</span></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #000080;">-          personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;<br />
-          personale in servizio presso le agenzie fiscali<br />
-          personale in servizio presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
-          personale in servizio presso enti pubblici non economici<br />
-          personale in servizio presso le Università;<br />
-          personale in servizio presso le istituzioni ed enti di ricerca.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><span style="text-decoration: underline;">L’esonero non si applica al personale della scuola</span>.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Il collocamento in posizione di esonero può essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">La presentazione dell’istanza deve essere effettuata entro il <strong><span style="text-decoration: underline;">1°MARZO </span></strong>di ciascun anno.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">L’amministrazione dovrà, tenendo conto di alcune condizioni oggettive e del parere del responsabile della struttura nel quale il richiedente è inserito, valutare discrezionalmente ogni istanza.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><span style="text-decoration: underline;">La domanda è irrevocabile</span>.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;">La posizione di esonero non consiste in una cessazione dal servizio, ma in una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di 5 anni.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Il soggetto non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l’amministrazione ma percepisce un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello goduto per competenze fisse ed accessorie al momento di collocamento nella posizione di esonero e matura i contributi in misura intera.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><span style="text-decoration: underline;">E’ esclusa la possibilità di cumulo di impieghi</span>.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Durante tale periodo il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purchè non a favore di amministrazioni</span></p>
<p><span style="color: #000080;">pubbliche,società o consorzi dalle stesse partecipati ed anche attività volontariato.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">In base all’art 72 comma 3 il<strong> soggetto può svolgere <em><span style="text-decoration: underline;">attività di volontariato</span></em> presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale</strong>, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti.<br />
In tal caso la misura del predetto <strong><em><span style="text-decoration: underline;">trattamento economico è elevata dal 50% al 70%,</span></em></strong> purchè l’attività sia svolta totalmente  a titolo gratuito.</span></p>
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